Dal 23 ottobre l’intelligenza artificiale entra ufficialmente in tre cose che un tecnico conosce bene: la formazione obbligatoria, il compenso e la valutazione dei rischi. Lo fa con il D.Lgs. 179/2026, che adegua le regole italiane all’AI Act europeo. L’ho letto con gli occhi di chi l’AI la usa già ogni giorno in studio, e la firma sotto i progetti la mette comunque a mano.
📜 Di che decreto parliamo
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 ed entra in vigore il 23 ottobre 2026. Adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act: definisce i poteri delle autorità nazionali e mette ordine sull’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro e nella formazione.
È un testo lungo e in buona parte riguarda imprese, pubbliche amministrazioni e autorità di vigilanza. Per chi fa il nostro mestiere, però, ci sono tre punti che conviene conoscere subito: la formazione, l’equo compenso e la sicurezza sul lavoro.
🎓 Formazione: l’AI entra nei crediti degli ordini
Con l’art. 47 i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento organizzati da ordini e collegi dovranno includere percorsi sull’uso dell’intelligenza artificiale, su tre piani: tecnico, giuridico e deontologico. Vuol dire capire come funzionano gli strumenti e dove sbagliano, quali responsabilità restano in capo al professionista, cosa va detto al cliente quando li si usa.
Il decreto prevede un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, ma non dice quante ore. Contenuti, modalità e periodicità li fisseranno i consigli nazionali di ordini e collegi, che hanno sei mesi dall’entrata in vigore, cioè fino a fine aprile 2027, per adeguare i loro regolamenti. Per noi ingegneri vuol dire attendere le nuove regole del CNI.
Lo dico con franchezza: è una buona notizia. In questi mesi ho visto colleghi chiedere a un chatbot un riferimento normativo e incollarlo in relazione senza controllarlo, e altri non volerne sapere per principio. Tutti e due gli atteggiamenti costano. Un percorso strutturato su cosa può fare l’AI, cosa non deve fare e chi ne risponde serve più di qualsiasi tutorial.
💶 Equo compenso: il rischio del sistema conta, le percentuali non ci sono
Il passaggio più delicato riguarda il compenso. Il decreto stabilisce che l’uso di sistemi di intelligenza artificiale può portare a una modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge 49/2023, quella che tutela il professionista nei rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione. Il criterio scelto è la classe di rischio del sistema secondo l’AI Act.
Il decreto però non fissa nessuna percentuale, né in aumento né in diminuzione. Rinvia ai provvedimenti che regolano i parametri dei compensi, da integrare entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Per ingegneri e architetti il riferimento sono i parametri ministeriali del D.M. 17 giugno 2016: con ogni probabilità è lì che si vedrà se e come cambierà qualcosa.
Il rischio che vedo è un altro: che un committente forte legga «uso dell’AI» come «meno lavoro, quindi meno compenso». Non funziona così. Un modello linguistico mi aiuta a riordinare un fascicolo o a impostare la bozza di una relazione, ma il tempo che risparmio lo spendo nel controllo, e la responsabilità della verifica sismica o della direzione lavori resta tutta mia. Fino a quando non usciranno i parametri aggiornati, dal decreto non si può ricavare nessuno sconto automatico: conviene ricordarlo a chi lo chiedesse.
🦺 Sicurezza: l’AI va dentro la valutazione dei rischi
L’art. 42 parla direttamente a chi lavora con le imprese. Se un sistema di AI incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi o sui processi decisionali, va considerato nella valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori informazione e formazione specifiche su quei rischi, e il coordinamento delle misure spetta al Ministero del lavoro.
Applicato al cantiere, secondo me riguarda già oggi strumenti che vedo girare: software che pianificano turni e lavorazioni, sistemi di controllo accessi e monitoraggio, sensori e piattaforme che segnalano anomalie e decidono priorità. Se uno di questi strumenti cambia il modo in cui le squadre lavorano, va valutato come qualsiasi altro fattore di rischio, e la sua presenza dovrebbe vedersi anche nei documenti di sicurezza dell’impresa.
Collegato a questo c’è l’art. 41, sulla gestione del personale: le decisioni finali su assunzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, sanzioni disciplinari e valutazioni comprese, non possono basarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato. Non basta nemmeno il consenso del lavoratore per derogare. Il lavoratore ha diritto a una motivazione comprensibile, data da una persona, e gli atti adottati in violazione sono nulli. L’art. 48, infine, ammette l’uso dell’AI nei servizi per il lavoro, sempre con supervisione umana e trasparenza.
🔧 Cosa faccio io, da subito
Il principio di fondo del decreto è lo stesso che seguo in studio da quando ho iniziato a usare l’AI: lo strumento lavora, la persona decide e firma. Nel concreto:
- L’AI fa da supporto d’ufficio, non entra nel calcolo. Ricerca normativa, prime bozze, ordine nei documenti: sì. Le verifiche strutturali le fanno il software di calcolo e il mio controllo, non un chatbot.
- Ogni riferimento normativo va controllato sulla fonte. Anche questo articolo l’ho scritto partendo dalla Gazzetta e da più commenti, non da un unico testo.
- Trasparenza con il committente. Se uso strumenti di AI su una pratica lo dico, spiego per quali attività e chi ne risponde. È il tema che la formazione obbligatoria toccherà, e conviene arrivarci preparati.
- Attenzione ai contratti. Nei disciplinari d’incarico con committenti forti mi aspetto che prima o poi compaiano clausole sull’AI: vanno lette con l’equo compenso in mente.
Restano da vedere i regolamenti degli ordini e i parametri aggiornati: quando usciranno ne scriverò qui. Nel frattempo, se vuoi capire come usare l’AI in studio senza perdere il controllo su quello che firmi, sulla pagina Corsi & Formazione trovi da dove partire.
Fonti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU Serie Generale n. 234 dell’8/10/2026); sintesi di BibLus-net del 9 ottobre 2026. Questo articolo è una lettura professionale, non una consulenza legale: per i casi concreti fa fede il testo in Gazzetta.
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