Dal 3 giugno 2026 il D.M. 28/10/2025 è in vigore. Sostituisce il vecchio D.M. 26/06/2015, che aveva governato le verifiche energetiche degli edifici per oltre dieci anni. Lo dico chiaramente: non è un aggiornamento di routine. È un cambio di approccio metodologico che impatta sul lavoro quotidiano di ogni termotecnico, e che nei cantieri della ricostruzione post-sisma ha un peso specifico ancora maggiore.

Dieci anni di D.M. 26/06/2015: cosa c’era prima

Il D.M. 26/06/2015 aveva introdotto il concetto di edificio di riferimento, la distinzione tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello, e un sistema di verifiche progressive per uscire dalla logica del semplice rispetto dei limiti di trasmittanza. Era un passo avanti rispetto al D.P.R. 59/2009, ma con limiti evidenti.

I ponti termici erano nominati ma trattati in modo semplificato: le tabelle dei valori limite di trasmittanza si intendevano “comprensive” del loro contributo, senza obbligare a un calcolo puntuale. Le superfici di calcolo non erano definite in modo univoco, con conseguenti variabilità tra calcoli di studi diversi. Le fasi transitorie (Fase I 2015 e Fase II 2019/2021) avevano generato confusione e disallineamenti. L’edificio di riferimento era aggiornato rispetto al passato, ma non abbastanza dettagliato per cogliere le specificità degli edifici esistenti, soprattutto quelli storici.

Per chi lavora sulla ricostruzione post-sisma, il limite più evidente era proprio questo: un edificio in muratura dell’800 con ponti termici strutturali, connessioni balcone-solaio problematiche, e involucro irregolare non trovava nei parametri del 2015 una risposta calibrata sulla sua complessità reale.

Cosa cambia con il D.M. 28/10/2025

Il nuovo decreto aggiorna integralmente l’Allegato 1 sui criteri generali e l’Allegato 2 sulle norme tecniche di riferimento. Le novità principali sono chiare e operative da subito.

I ponti termici diventano obbligatori nel calcolo dell’edificio di riferimento, con una nuova Tabella 5-bis che introduce valori di trasmittanza termica lineica per le tipologie più comuni: aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave, cassonetto. Non più un valore comprensivo e generico, ma un calcolo puntuale che differenzia per zona climatica e posizione dell’isolante. Per le nuove costruzioni, le demolizioni e ricostruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, le verifiche devono riguardare sia la sezione corrente che il ponte termico, con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.

Le superfici lorde diventano la base univoca di calcolo. Finalmente una scelta chiara: dove il D.M. 2015 lasciava margini interpretativi tra nette e lorde, il nuovo decreto risolve l’ambiguità stabilendo in modo esplicito che i calcoli si effettuano sulle superfici lorde. Più uniformità metodologica, più comparabilità tra studi diversi.

Il coefficiente H’T viene rivisto con valori differenziati tra nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene invece eliminata la verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T, semplificando le verifiche per questa tipologia di intervento molto diffusa nella ricostruzione privata.

Per le ristrutturazioni di secondo livello cambia il limite di trasmittanza: nel calcolo del valore limite si tiene ora conto dei ponti termici presenti, differenziati per posizione dell’isolante (esterno, interno, intermedio). Per le riqualificazioni energetiche, invece, la verifica della trasmittanza termica media non include l’effetto dei ponti termici, semplificando il lavoro di verifica per interventi parziali.

Vengono introdotti obblighi di sistemi BACS di classe minima B per edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW, a condizione che il tempo di ritorno semplice sia inferiore a sei anni. Viene introdotto l’obbligo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per edifici dotati di posti auto. Il metodo Carnot sostituisce i precedenti fattori di conversione per teleriscaldamento e cogenerazione.

Viene aggiornato il quadro delle norme tecniche di riferimento con l’introduzione della UNI/TS 11300-5 (energia primaria e quota rinnovabile), della UNI/TS 11300-6 (ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili) e della UNI EN 15193 per l’illuminazione, prima assente dal perimetro del decreto.

Confronto rapido: prima e dopo

Il vecchio D.M. 2015 prevedeva due fasi transitorie (Fase I e Fase II) con valori di trasmittanza progressivamente più restrittivi. Il nuovo decreto elimina la distinzione e mantiene solo i valori più restrittivi, equivalenti alla precedente Fase II, ormai vigente da anni. Una semplificazione benvenuta che rimuove la confusione tra valori di fase diversa.

Prima: ponti termici “inclusi” nelle tabelle di trasmittanza, senza calcolo puntuale richiesto. Dopo: ponti termici calcolati esplicitamente, con tabella dedicata e valori differenziati per tipologia e zona climatica.

Prima: superfici di calcolo non sempre definite in modo univoco. Dopo: superfici lorde, punto.

Prima: H’T unico per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello, con verifica anche per il secondo livello. Dopo: H’T differenziato tra nuove costruzioni (Tabella 10) e ristrutturazioni di primo livello (nuova Tabella 11), nessuna verifica H’T per il secondo livello.

Perché nella ricostruzione post-sisma questo decreto conta ancora di più

Lo dico con cognizione di causa, avendo lavorato per anni su pratiche MUDE nel cratere sismico 2016.

La grande maggioranza degli interventi di ricostruzione privata rientra in due casistiche: la ristrutturazione importante di primo livello, quando si interviene su più del 50% dell’involucro e si rifà l’impianto termico dell’intero edificio, e la ristrutturazione importante di secondo livello, quando l’intervento sull’involucro supera il 25% ma non si ha la doppia condizione del primo livello. In entrambi i casi, il nuovo decreto cambia le regole del gioco.

Per le ristrutturazioni di primo livello nei comuni del cratere, l’obbligo di calcolo puntuale dei ponti termici su edifici in muratura storica, con stratigrafie irregolari e geometrie complesse, richiede un salto di qualità nella modellazione energetica. Non bastano più i calcoli semplificati. Serve un approccio che conosce la muratura in pietrame, le connessioni trave-muro, le aggiunte stratificate nel tempo.

Per le ristrutturazioni di secondo livello, invece, l’eliminazione della verifica H’T è una semplificazione operativa concreta: in molti interventi parziali su facciate storiche questa verifica era problematica e generava sovra-ingegnerizzazioni difficili da giustificare.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente i contributi commissariali. Dimenticarsi di depositare la Legge 10 prima dell’inizio lavori, o depositarne una non conforme al nuovo decreto, non è una dimenticanza recuperabile: significa perdere il contributo per le quote di lavori corrispondenti, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 380/2001. Con i nuovi requisiti in vigore dal 3 giugno, le relazioni tecniche redatte con i parametri del D.M. 2015 non sono più valide per le pratiche presentate dopo quella data.

Nei cantieri che si apriranno nei prossimi mesi, dopo le proroghe introdotte dalle Ordinanze 272 e 273 e i nuovi fondi commissariali, questo decreto sarà lo sfondo normativo di riferimento. Arrivare preparati, con strumenti di calcolo aggiornati e una metodologia solida sulla gestione dei ponti termici in muratura storica, fa la differenza tra una relazione che passa la verifica e una che genera rilievi in Conferenza dei servizi.

Deroga alle altezze: un dettaglio operativo prezioso per la ricostruzione

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione e riqualificazione, nel caso di installazione di impianti radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm.

Nei borghi storici del cratere, dove spesso le altezze dei locali sono già al limite e si interviene dall’interno per non alterare le facciate vincolate, questa deroga è uno strumento operativo prezioso che il nuovo decreto conferma.


Hai pratiche in corso nel cratere sismico 2016 o interventi di riqualificazione energetica da progettare?

Il passaggio al D.M. 28/10/2025 richiede un aggiornamento degli strumenti di calcolo e, soprattutto, una metodologia solida per la gestione dei ponti termici su edifici esistenti complessi.

Come termotecnica e ingegnere strutturale con esperienza diretta nella ricostruzione post-sisma, posso affiancarti nella redazione della relazione ex Legge 10 conforme al nuovo decreto, nella verifica dei ponti termici su murature storiche, nella valutazione energetica integrata degli interventi e nel coordinamento con le pratiche MUDE.

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Redazione Edilizia-ai