Nei giorni scorsi ho seguito con attenzione l’iter del Decreto Fiscale 2026 — il D.L. 38/2026, approvato dal Senato il 14 maggio e ora all’esame della Camera. Per chi lavora come ingegnere, architetto o geometra con committenza pubblica, ci sono alcune novità operative che vale la pena conoscere adesso, senza aspettare la conversione definitiva.
Pagamenti PA e compensazioni: la soglia sale a 5.000 euro
Questa è la novità più rilevante per chi ha incarichi professionali con enti pubblici.
Dal 15 giugno 2026, il meccanismo di verifica dei debiti prima di un pagamento PA si applica in modo diverso a seconda del soggetto. Per i professionisti, ingegneri, architetti, geometri, consulenti tecnici, la PA è obbligata a verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento scadute prima di erogare qualsiasi compenso professionale, indipendentemente dall’importo. Se esiste un debito, la PA versa la somma dovuta direttamente all’agente della riscossione fino a copertura del debito, e solo l’eventuale eccedenza arriva al professionista.
La soglia dei 5.000 euro, invece, riguarda le compensazioni in caso di morosità per i pagamenti generici: sotto quella cifra il meccanismo non scatta automaticamente. Una distinzione importante da non confondere.
Il perimetro è ampio: consulenze, perizie, incarichi fiduciari, direzione lavori, collaudi, prestazioni tecniche di qualsiasi tipo con committenza pubblica. I debiti rilevanti sono quelli fiscali e contributivi scaduti, di qualsiasi natura e importo.
Per chi ha pendenze con il fisco,anche piccole, anche in attesa di rateizzazione, questa norma è un campanello d’allarme concreto. Meglio regolarizzare prima del 15 giugno.
Concordato preventivo biennale: più tempo e soglie più accessibili
Per i contribuenti con partita IVA che valutano il concordato preventivo biennale 2026-2027, il decreto porta due novità positive. La finestra di adesione si estende fino al 31 ottobre 2026, con il software ministeriale disponibile dal 15 maggio. E vengono introdotti tetti agli incrementi di reddito richiesti: massimo il 30% per chi ha punteggio ISA tra 6 e 8, massimo il 35% per chi ha punteggi inferiori a 6. Chi aderisce al CPB può accedere anche all’iperammortamento in deduzione piena, un incentivo aggiuntivo non trascurabile per chi sta valutando investimenti in tecnologie digitali o strumentazione professionale.
Transizione 5.0: credito ridotto per le imprese in lista d’attesa
Per le imprese edili che avevano richiesto il credito d’imposta nel piano Transizione 5.0 del 2025 e si trovano in lista d’attesa per esaurimento risorse, il decreto prevede il riconoscimento del 35% del credito originariamente spettante, nel limite complessivo di 537 milioni di euro. Il GSE avrebbe dovuto comunicare l’importo spettante entro il 30 aprile 2026. Il credito è utilizzabile solo in compensazione tramite F24, dal quinto giorno dalla comunicazione e fino al 31 dicembre 2026.
È una risposta parziale, il 35% non è il 100%, ma è meglio di niente per chi aveva già pianificato investimenti in base a quel credito.
Rinnovabili: il contributo Transizione 5.0 esce dal reddito imponibile
Per chi ha investito in fonti energetiche rinnovabili nell’ambito di Transizione 5.0, il contributo ricevuto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Una misura fiscale secca, che migliora la convenienza effettiva degli investimenti già realizzati.
Iperammortamento 2026: niente più vincolo europeo
Dal 1° gennaio 2026 il credito d’imposta Transizione 5.0 è sostituito dall’iperammortamento fiscale, operativo fino al 30 settembre 2028. Il decreto elimina il requisito che vincolava gli acquisti ai soli beni prodotti in Paesi UE o SEE: da ora l’iperammortamento si applica a qualsiasi bene strumentale, indipendentemente dall’origine geografica. Una flessibilità in più per chi acquista tecnologie o attrezzature anche al di fuori del mercato europeo.
Redazione Edilizia-ai