Nei giorni scorsi, lavorando su alcune pratiche legate alla ricostruzione post-sisma 2016 del centro Italia, mi sono trovata a ragionare su un tema che coinvolge direttamente chi opera in questi territori: la relazione tecnica ex Legge 10 sta cambiando in profondità, e chi lavora nel cratere deve saperlo prima degli altri.
Dal 3 giugno 2026 entra in vigore il D.M. 28/10/2025. La relazione non è più un documento di accompagnamento formale: diventa un elaborato tecnico-argomentativo in cui il progettista deve motivare le scelte adottate, documentare le verifiche prestazionali e — novità sostanziale — giustificare espressamente perché non sono state adottate soluzioni migliorative, quando tecnicamente o economicamente non fattibili.
Cosa cambia concretamente
Nella ricostruzione post-sisma gli interventi più frequenti ricadono quasi sempre in due delle quattro casistiche previste dalla normativa: la ristrutturazione importante di primo livello (involucro oltre il 50% della superficie disperdente + impianto dell’intero edificio) e la ristrutturazione importante di secondo livello (involucro oltre il 25%). In entrambi i casi le verifiche riguardano l’intero edificio, non solo le parti toccate dall’intervento.
Le novità del D.M. 28/10/2025 che impattano di più su questi scenari sono: la valutazione puntuale dei ponti termici per l’edificio di riferimento — con trasmittanze lineiche su balcone, davanzali, spalle, architravi e cassonetti — l’utilizzo delle superfici esterne lorde per le verifiche sull’involucro e la rimodulazione dei limiti del coefficiente H’T distinti tra edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello. Per le ristrutturazioni di secondo livello, invece, viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo di H’T, ma la trasmittanza limite dovrà ora includere i ponti termici su 11 tipologie differenti.
Il nodo della ricostruzione: edifici storici, centri storici, vincoli
Chi lavora nei comuni del cratere — Norcia, Visso, Ussita, Cascia, Arquata, Amatrice, per citarne alcuni — lo sa: la maggior parte degli edifici da ricostruire sono patrimonio storico, spesso vincolati, con stratigrafie murarie complesse e geometrie irregolari. Applicare correttamente le nuove verifiche sui ponti termici su questi involucri richiede un salto di qualità nella modellazione energetica. Non basta più il calcolo semplificato.
In più, il decreto chiarisce che in attesa dell’aggiornamento degli schemi ministeriali ufficiali, tutti i dati aggiuntivi richiesti vanno allegati dal progettista alla relazione vigente. Un onere ulteriore che ricade direttamente su noi tecnici.
Vale la pena ricordare anche la deroga sull’altezza: in caso di installazione di impianti radianti a pavimento o di isolamento dall’interno su edifici esistenti, è possibile derogare fino a 10 cm alle altezze minime dei locali. Una norma nata per gli edifici urbani ordinari, ma che in zona sismica — dove spesso si interviene dall’interno per non alterare le facciate storiche — può diventare uno strumento operativo utile.
La sanzione che si porta via il contributo
Un ultimo aspetto che non va sottovalutato: dimenticarsi di depositare la Legge 10 prima dell’inizio lavori non è solo una dimenticanza burocratica. Comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, compresi il Conto Termico, l’ecobonus e — nel contesto che ci riguarda — i contributi commissariali per la ricostruzione. Il D.P.R. 380/2001 all’art. 49 è esplicito: le opere realizzate senza il titolo o in difformità da esso non beneficiano di alcuna provvidenza pubblica.
Il 3 Giugno è vicino. Nei cantieri del cratere non ci si può permettere di arrivare impreparati.
Redazione Edilizia-AI.it