Nei giorni scorsi ho letto con attenzione il Regolamento delegato (UE) 2026/52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2026 ed entrato in vigore il 24 maggio. Una di quelle norme tecniche che passano in secondo piano rispetto ai grandi titoli sulla Direttiva Case Green, ma che cambiano concretamente il modo in cui lavoreremo nei prossimi anni.
Di cosa si tratta
Il provvedimento introduce il quadro comune europeo per il calcolo del GWP ( Global Warming Potential) degli edifici di nuova costruzione, ossia il potenziale di riscaldamento globale calcolato lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio. In pratica, porta nell’APE un indicatore di “carbonio lungo il ciclo di vita”, non limitato ai consumi energetici in esercizio.
Tradotto in termini pratici: fino ad oggi l’APE misurava quanto consuma un edificio quando è abitato. Da ora in poi dovrà misurare anche quanto ha emesso quando è stato costruito — dai materiali estratti alla produzione, dal trasporto alla posa in opera — e quanto emetterà quando verrà demolito. Un salto di paradigma vero, non una revisione formale.
Come funziona il calcolo
Il GWP del ciclo di vita deve essere espresso in kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile. Il periodo di studio di riferimento è fissato in 50 anni. Il regolamento chiarisce che tale periodo è convenzionale e serve a rendere comparabili i risultati, non a definire la vita utile reale dell’edificio. Il GWP indicato nell’APE deve riflettere lo stato “come costruito”. Quindi non basta una valutazione preliminare di progetto: il dato finale dovrà essere coerente con materiali, sistemi e componenti effettivamente realizzati.
Il nuovo quadro introduce anche una gerarchia dei dati da utilizzare, privilegiando quelli certificati a livello europeo, ma consentendo anche l’uso di dati generici o valori standard in assenza di informazioni più precise, purché siano garantite affidabilità e trasparenza.
Quando diventa obbligatorio
Le scadenze sono progressive e già definite dalla Direttiva EPBD. A partire da gennaio 2028, il calcolo del GWP dell’intero ciclo di vita diventerà obbligatorio per tutti i nuovi edifici con una superficie coperta utile superiore ai 1.000 metri quadrati. Solo due anni dopo, nel gennaio 2030, la prescrizione si estenderà alla totalità delle nuove costruzioni.
Cosa cambia per chi progetta
Questo significa che chi progetta oggi edifici con superficie superiore a 1.000 mq, capannoni, scuole, edifici residenziali plurifamiliari, strutture sanitarie, deve già iniziare a ragionare in questi termini. Il 2028 non è lontano, e strutturare un sistema di raccolta dati sui materiali richiede tempo.
Il punto che mi colpisce di più, da progettista, è l’obbligo di calcolare il GWP già in fase progettuale. Questo consente di intervenire tempestivamente sulle scelte costruttive per ridurre le emissioni complessive. I risultati dovranno poi essere riportati nell’attestato di prestazione energetica sulla base dello stato reale dell’edificio una volta completato.
In concreto questo apre una serie di questioni operative che il settore dovrà affrontare rapidamente: come si raccolgono i dati ambientali dei prodotti da costruzione? Quali software supportano il calcolo secondo EN 15978? Come si gestisce la trasmissione del dato al certificatore energetico?
La normativa promuove l’utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio, come acciaio e cemento “puliti”, e incentiva l’uso di materiali capaci di immagazzinare carbonio, come il legno. Nel contesto della ricostruzione post-sisma 2016, dove il legno strutturale sta già entrando nel nuovo Prezzario unico del cratere 2026, questo allineamento normativo non è casuale.
Il quadro complessivo: APE, GWP e nuove classi energetiche
L’APE dovrà contenere la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m² anno) e il GWP del ciclo di vita espresso in kg CO₂eq/m². Le classi energetiche saranno ridefinite su scala da A a G, con la classe A riservata agli edifici a emissioni zero. Entro il 29 maggio 2026 sarà obbligatorio definire un nuovo Attestato di Prestazione Energetica basato sui contenuti dell’Allegato V della nuova Direttiva Europea.
L’Italia è in ritardo ( come spesso capita) e la procedura di infrazione per il mancato recepimento è già aperta. Ma il Regolamento 2026/52 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Non si aspetta.
Sono disponibile per accompagnarti in questo cambiamento
Questo è uno di quei momenti in cui la distanza tra chi si aggiorna e chi rimanda diventa un vantaggio competitivo reale. Il GWP negli APE, le nuove classi energetiche, il calcolo del ciclo di vita: sono temi tecnici complessi che richiedono formazione, aggiornamento degli strumenti di calcolo e capacità di integrare dati ambientali nella progettazione.
Il mio studio è disponibile su due fronti. Come progettista termotecnico e strutturale, posso supportarti nella redazione di APE conformi alle nuove regole, nella valutazione energetica integrata e nella progettazione di interventi che tengano conto del GWP fin dalla fase preliminare. Come supporto digitale tramite edilizia-ai.it, posso aiutarti a introdurre strumenti AI nel tuo flusso di lavoro e risparmiare ore di lavoro ripetitivo e per restare aggiornato sulle normative, automatizzare la documentazione ricorrente e ridurre il tempo speso su attività non fatturabili.
Redazione Edilizia-ai