⚡ Relazione ex Legge 10: cos’è, quando serve e cosa cambia dal 3 giugno 2026

Nei miei anni di lavoro come termotecnico ho risposto a questa domanda centinaia di volte  da committenti, da colleghi, da imprese che si trovano a dover affrontare una pratica energetica senza sapere bene da dove cominciare.

La risposta breve è: la relazione ex Legge 10 è un progetto energetico, non un certificato, ripeto è un progetto. Va depositata prima dell’inizio lavori. E da giugno 2026 le regole cambieranno in modo significativo.

Cos’è la relazione energetica ex Legge 10

La relazione energetica, comunemente chiamata “ex Legge 10” dal nome della norma che la introdusse nel 1991, è il documento con cui il professionista tecnico dichiara che l’intervento previsto rispetterà i requisiti di prestazione energetica vigenti. È obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005, ed è disciplinata oggi principalmente dal D.M. Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025,  in vigore dal 3 giugno 2026.

Il contenuto riguarda: le caratteristiche costruttive dell’edificio (stratigrafie di pareti, tetto, fondazioni, infissi), le caratteristiche degli impianti (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria), e la verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, spessori degli isolanti, correzione dei ponti termici, rendimenti degli impianti, apporti da fonti rinnovabili.

Può redigerla qualsiasi professionista abilitato, ingegnere, architetto, geometra, perito, iscritto all’albo e competente in materia energetica.

Quando è obbligatoria

La relazione va depositata ogni volta che si interviene sul sistema involucro-impianto. In concreto è obbligatoria per:

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti volumetrici climatizzati superiori al 15% o comunque oltre i 500 m³. Per questi interventi le verifiche riguardano l’intero edificio e sono le più stringenti.

Ristrutturazioni importanti di primo livello, quando si interviene contemporaneamente sull’involucro per più del 50% della superficie disperdente lorda e sull’impianto di climatizzazione dell’intero edificio. Anche in questo caso, le verifiche si estendono all’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello, quando l’intervento sull’involucro supera il 25% della superficie disperdente. In questo caso le verifiche riguardano solo gli elementi coinvolti — non l’intero edificio.

Riqualificazioni energetiche, quando l’intervento interessa meno del 25% della superficie disperdente oppure riguarda il solo impianto termico. Anche qui le verifiche si limitano agli elementi interessati.

Un aspetto che genera spesso confusione: il deposito della Legge 10 non dipende dal titolo edilizio. Può essere necessaria anche in edilizia libera, e non essere richiesta pur con una SCIA o un permesso di costruire. Dipende esclusivamente dalla tipologia di intervento.

Le deroghe quando NON serve

La normativa prevede che la relazione non sia obbligatoria per:

Rifacimento di soli strati di finitura ad esempio intonaci interni o esterni ,che interessino meno del 10% della superficie disperdente. Manutenzione ordinaria degli impianti termici. Sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kW senza cambio di combustibile o tecnologia. Installazione di pompe di calore o condizionatori con potenza totale inferiore a 15 kW.

Questo ultimo punto merita attenzione: se installassi quattro split da 4 kW termici ciascuno per un  totale 16 kW termici, la Legge 10 “sarebbe obbligatoria”. Sotto soglia non serve, ma la somma delle potenze conta.

Cosa cambia dal 3 giugno 2026

Il D.M. 28/10/2025 ha introdotto modifiche sostanziali che impattano soprattutto su chi lavora su edifici esistenti. Le più rilevanti:

La valutazione puntuale dei ponti termici, non più semplificata, è ora obbligatoria per l’edificio di riferimento nelle ristrutturazioni di primo livello, su 11 tipologie di elemento costruttivo: agganci balcone, davanzali, spalle, architravi, cassonetti e altri.

Le verifiche sull’involucro utilizzano le superfici esterne lorde, non più nette. Il coefficiente H’T ha limiti distinti per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello. Per le ristrutturazioni di secondo livello viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo di H’T, ma le trasmittanze limite devono includere i ponti termici.

Per isolamento dall’interno o impianti radianti a pavimento: possibile deroga di 10 cm alle altezze minime dei locali, eccetto comuni montani oltre i 1.000 m slm.

In attesa dell’aggiornamento degli schemi ministeriali, i dati aggiuntivi richiesti dal nuovo decreto devono essere allegati dal professionista alla relazione secondo i modelli vigenti. Un onere operativo che si scarica interamente sul tecnico.

La sanzione che nessuno vuole

Dimenticarsi di depositare la Legge 10 prima dell’inizio lavori non è una dimenticanza formale recuperabile. Comporta la perdita di qualsiasi agevolazione fiscale, ecobonus, Conto Termico, bonus ristrutturazione e, nel caso della ricostruzione post-sisma, dei contributi commissariali. L’art. 49 del D.P.R. 380/2001 è esplicito: le opere realizzate senza titolo o in difformità non beneficiano di provvidenze pubbliche di alcun tipo.

Quanto costa

Il costo della relazione ex Legge 10 varia in base alla tipologia di intervento, alla complessità dell’edificio, ai tempi di consegna e alla necessità di un rilievo geometrico preliminare. Per un appartamento con sola sostituzione impianto di riscaldamento si parte da circa 500 euro. Per una villetta di nuova costruzione si arriva a 1.000 euro e oltre. Condomini e edifici produttivi richiedono valutazioni caso per caso.

A questi importi si aggiungono IVA, contributo previdenziale e gli eventuali diritti di deposito richiesti dal Comune, generalmente non superiori a 50 euro.


Posso aiutarti con la tua relazione Legge 10

Mi occupo di progettazione termotecnica da anni, su nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, sostituzioni impianto e interventi in zona sismica, dove la componente energetica si intreccia spesso con quella strutturale, soprattutto nella ricostruzione post sisma Centro Italia.

Se hai un intervento in programma e non sai se è obbligatoria la Legge 10, se stai progettando una sostituzione impianto o un cappotto termico, o se stai lavorando su un edificio nel cratere sismico 2016 dove le pratiche commissariali si sovrappongono ai requisiti energetici, posso affiancarti.

Posso supportarti come termotecnico per la redazione della relazione, oppure come consulente per ottimizzare il tuo flusso di lavoro se sei un tecnico che vuole ridurre il tempo dedicato alle pratiche ricorrenti grazie agli strumenti AI di edilizia-ai.it.

📩 Scrivimi: sono a Foligno e lavoro su tutto il territorio nazionale. 🌐 edilizia-ai.it

Ricostruiamo il futuro, pietra su pietra. 🧱


Redazione Edilizia-ai