C’è una parte di ricostruzione che non è ferma per colpa di chi ci abita. È ferma perché prima deve passare un’opera pubblica, perché l’area della delocalizzazione non è ancora stata individuata, perché la zona rossa non si può attraversare in sicurezza o perché un procedimento amministrativo o giudiziario blocca tutto. Fino a ieri quelle situazioni correvano contro le stesse scadenze di tutte le altre. Con la modifica all’ordinanza 272 del 4 maggio 2026, annunciata il 23 settembre 2026, i termini in quei casi si sospendono.
📌 Che cosa è cambiato, in due righe
Due cose, e conviene tenerle separate perché riguardano persone diverse.
La prima è una proroga secca: per chi non ha ancora presentato la domanda di contributo, il termine per depositare il contratto di incarico al professionista passa dal 30 settembre al 30 novembre 2026. Due mesi in più per tutti quelli che rientrano in questa condizione, senza dover dimostrare niente.
La seconda è più importante e vale nel tempo: quando esiste una causa impeditiva oggettiva, documentata e non dipendente dalla volontà dell’interessato, il termine non scade, si ferma. Riparte quando l’ostacolo viene meno.
🧱 I quattro casi che fanno scattare la sospensione
Sono situazioni che, nei sopralluoghi, ho visto ripetersi in quasi tutti i centri del cratere:
- Interventi subordinati a un’opera pubblica. Edifici privati, singoli o in aggregato, interventi unitari e compendi immobiliari compresi in programmi straordinari o piani attuativi, quando prima deve essere realizzata un’opera pubblica propedeutica. Il termine resta sospeso fino all’approvazione della progettazione esecutiva di quell’opera.
- Delocalizzazione obbligatoria senza area. Edifici da ricostruire altrove, per i quali l’area non è ancora stata individuata per cause non imputabili al privato.
- Zone rosse non accessibili. Immobili in zone rosse dove non si entra in sicurezza nemmeno per le attività propedeutiche alla progettazione, cioè per il rilievo e per i saggi.
- Impedimenti amministrativi o giudiziari comprovati, indipendenti dalla volontà dell’interessato.
Il filo comune è che non basta essere in ritardo: deve esserci un ostacolo oggettivo e dimostrabile. La differenza fra le due cose la fa la documentazione che alleghi.
📨 Che cosa devi fare, e la data da segnare
Entro il 30 novembre 2026 va inviata via PEC all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sul modello predisposto dalla Struttura commissariale, con due contenuti: che hai interesse al contributo e quale causa impeditiva ti blocca.
La stessa disciplina vale anche un passo più avanti. Se il contratto con il professionista è già depositato ma l’impedimento ti impedisce di presentare la documentazione progettuale, quel termine si sospende fino alla cessazione dell’impedimento. È il caso di chi un tecnico lo ha già incaricato e si è fermato davanti a un cantiere pubblico che non parte o a una zona rossa che non si apre.
⏱️ Dopo la dichiarazione: due scadenze corte da non perdere
Gli Uffici Speciali verificano le cause dichiarate, e da lì i tempi si accorciano parecchio. Vale la pena scriverseli:
- Verifica con esito negativo: il contratto va depositato su Ge.Di.Si. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio.
- Impedimento riconosciuto che poi cessa: il contratto va depositato entro 30 giorni dalla cessazione.
Quindici giorni per trovare un progettista, concordare il perimetro dell’incarico, firmare e depositare sono pochi. È il motivo per cui conviene parlare con un tecnico adesso, mentre il termine è sospeso, e non il giorno in cui arriva la comunicazione.
🗣️ Le parole del Commissario
«Con questa ordinanza tuteliamo i cittadini, evitando che situazioni non dipendenti dalla loro volontà possano tradursi in ulteriori disagi o, peggio, compromettere il diritto al contributo. La ricostruzione è un processo complesso e questa complessità va riconosciuta e governata, non può ricadere sulle persone. Ci sono casi in cui procedere è materialmente impossibile: penso agli edifici nelle zone rosse, alle delocalizzazioni ancora da definire, agli impedimenti amministrativi o giudiziari, così come agli interventi privati che dipendono dalla preventiva realizzazione di opere pubbliche. Introduciamo quindi regole che tengono conto delle condizioni reali dei territori, salvaguardando i cittadini quando il mancato rispetto dei termini deriva da cause che non sono loro imputabili».
Guido Castelli, Commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016
✋ Una cosa da chiarire subito
La sospensione dei termini non è una sanatoria e non è un rinvio generalizzato. Non ti mette al riparo se semplicemente non hai ancora deciso: serve una causa che esiste, che è documentabile e che l’Ufficio Speciale può verificare. Se la verifica va male, il conto arriva in quindici giorni.
E c’è un punto che ripeto sempre, perché è onesto dirlo prima: nessun progettista può garantire l’esito di una domanda di contributo, né i tempi degli uffici. Sono passaggi amministrativi che non dipendono da chi firma il progetto. Quello che si può garantire è il lavoro tecnico fatto bene, e che le scadenze non scadano per distrazione.
🏠 Se il tuo edificio è fermo, parliamone
Mi occupo di ricostruzione post sisma nel Centro Italia: rilievo del danno e lettura del quadro fessurativo, progetto strutturale di riparazione, miglioramento o adeguamento sismico, tavole esecutive con i particolari costruttivi, computo delle opere strutturali e direzione dei lavori strutturale quando mi viene affidata. Lavoro nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, con studio a Foligno, e seguo anche la parte energetica dello stesso edificio per chi vuole aprire il cantiere una volta sola.
Sono disponibile ad assumere nuovi incarichi di progettazione per la ricostruzione. Puoi affidarmi l’intero percorso oppure soltanto la parte strutturale, in affiancamento al tecnico di tua fiducia: il perimetro si concorda prima e finisce per iscritto. Se rientri in uno dei quattro casi di sospensione, la cosa utile da fare in questi giorni è preparare la documentazione della causa impeditiva e, nel frattempo, impostare il progetto. Così, quando il termine riparte, non si parte da zero.
Lo stesso vale per i colleghi: se sei un geometra, un architetto o uno studio tecnico e ti serve la parte strutturale di una pratica della ricostruzione, la seguo io.
Ing. Lucia Serrapica, ingegneria strutturale, Foligno. Fonte del provvedimento: comunicato della Struttura commissariale del 23 settembre 2026 sulla modifica dell’ordinanza 272 del 4 maggio 2026. Per il caso concreto fanno fede il testo dell’ordinanza e le indicazioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio.