Nei giorni scorsi ho letto con attenzione la sentenza n. 4284/2026 della Corte di Cassazione, e devo dire che chi fa il mio lavoro non può permettersi di ignorarla.

Il caso riguarda un grave infortunio durante operazioni di carico di bitume liquido a 180°C. L’imputato ricopriva contemporaneamente il ruolo di direttore di stabilimento e di RSPP. La difesa sosteneva che la responsabilità fosse del datore di lavoro — titolare dell’obbligo non delegabile di redigere il DVR ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 — e che l’RSPP fosse, in sostanza, un “sotto-ordinato”. La Cassazione non ci ha sentito.

Il principio affermato è chiaro: il DVR carente non esonera i garanti della sicurezza. Chi ha una delega alla gestione del rischio — e l’RSPP ce l’ha, per definizione — ha l’obbligo di segnalare criticità e adottare misure, anche quando il pericolo non è esplicitamente previsto nel documento di valutazione dei rischi.

Nella pratica quotidiana lo vedo spesso: DVR redatti in modo generico, copiati da modelli standard, che non tengono conto del contesto operativo reale. Questa sentenza ricorda a tutti noi che un documento così non protegge né i lavoratori né chi firma.

Come RSPP, il mio compito non si esaurisce nella redazione del documento. È un presidio continuo sul campo — e la giurisprudenza lo conferma.