Il TAR Marche fissa i paletti: l’algoritmo può istruire la gara, ma la decisione finale resta responsabilità di una persona.
La sentenza n. 758 del 1° giugno 2026 del TAR Marche è la prima pronuncia organica sul concetto di «decisione amministrativa completamente automatizzata» nelle procedure di evidenza pubblica. Un operatore economico aveva impugnato la propria esclusione sostenendo che nascesse da un processo interamente algoritmico, quindi illegittimo. Il giudice ha respinto il ricorso con un principio netto: la relazione istruttoria è un atto preparatorio, non la decisione.
Il Collegio coordina due norme che ogni stazione appaltante deve ormai padroneggiare. L’art. 86 del Regolamento UE 1689/2024 (AI Act) riconosce il diritto a «spiegazioni chiare e significative» sul ruolo del sistema e sugli elementi principali della determinazione. L’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 vieta le decisioni derivanti esclusivamente da processi automatizzati. La «riserva di umanità» non impone un presidio su ogni singola fase: può concentrarsi nella scelta strategica iniziale — quale sistema adottare, con quali parametri — purché seguano monitoraggio continuo e trasparenza sui criteri logici. Il dirigente che firma non ratifica: deve esercitare una valutazione critica verificabile.
Qui cambia il metodo di lavoro. La stazione appaltante diventa «deployer» ai sensi dell’AI Act: seleziona sistemi conformi ai requisiti per l’alto rischio, conserva i log, definisce una governance interna dell’IA e forma il personale. Chi progetta agenti o prompt per l’istruttoria di gara deve renderli spiegabili per costruzione: tracciare ogni passaggio, documentare i criteri in linguaggio comprensibile anche ai non tecnici, evitare la scatola nera. La trasparenza non è un accessorio: è condizione di legittimità dell’atto.
— La Redazione di Edilizia-AI.it