Dal 3 agosto 2026 l’obbligo di fonti rinnovabili non riguarda più solo il nuovo e le ristrutturazioni importanti: entra anche chi rifà l’impianto termico.

Chi presenta la richiesta di titolo edilizio dal 3 agosto 2026 in poi lavora con una regola diversa. Il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio, recepisce la direttiva RED III, la 2023/2413, riscrive l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e allarga il perimetro dell’obbligo di integrazione delle rinnovabili. Fino a oggi valeva per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti, da lunedì entra anche l’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico sugli edifici esistenti. Da ingegnere lo dico con franchezza: è la modifica che tocca il maggior numero di cantieri, perché rifare l’impianto è l’intervento più diffuso sul patrimonio esistente e fino a ieri non faceva scattare nulla.

Il primo nodo è di definizione, e conviene affrontarlo subito perché adesso vale soldi. Ristrutturazione dell’impianto termico non è la semplice sostituzione del generatore: è l’insieme di opere che modifica in modo sostanziale sia la produzione sia la distribuzione e l’emissione del calore. Il decreto non ridefinisce quel confine, quindi va motivato caso per caso nella relazione tecnica. Sul dimensionamento la regola è secca: la potenza elettrica rinnovabile da installare vale P = k × S, dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, pertinenze escluse, mentre k vale 0,05 per le nuove costruzioni e 0,025 per gli esistenti. Per gli edifici pubblici la quota di copertura dei consumi sale di 5 punti percentuali e la potenza elettrica del 10%, con la possibilità di far realizzare gli impianti da terzi secondo le regole degli enti locali. Restano fuori gli edifici allacciati a teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente che copra l’intero fabbisogno, quelli temporanei da rimuovere entro 24 mesi e gli edifici pubblici a uso militare. Se l’obbligo è tecnicamente o economicamente insostenibile, la deroga va documentata nella relazione tecnica prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 e compensata con una riduzione dell’energia primaria non rinnovabile calcolata sulle efficienze di riferimento: 1,54 per la climatizzazione invernale, 1,28 per quella estiva, 1,28 per l’acqua calda sanitaria. Copia della relazione va al GSE per il monitoraggio, il Comune verifica e la Regione può disporre controlli ulteriori.

Qui il digitale toglie lavoro inutile. La superficie in pianta al livello del terreno si estrae dal modello BIM senza rimisurare a mano, e il calcolo della potenza, la verifica delle quote e il confronto tra conformità e deroga stanno in un foglio parametrico che si riusa su ogni pratica. Il resto lo fanno bene gli agenti AI: leggere la relazione tecnica e segnalare cosa manca per reggere una deroga, tenere insieme le scadenze dei titoli edilizi in istruttoria, preparare la parte descrittiva della Legge 10 partendo dai dati di progetto. Con tre giorni di margine il valore non è la velocità di scrittura, è non dimenticare un passaggio che poi il Comune contesta.

Sulla scelta dell’impianto quando l’involucro è efficiente ne ho scritto qui: perché il futuro degli impianti è la pompa di calore. E sulle risorse in arrivo per il patrimonio residenziale: Piano Casa, 100mila alloggi e la partita dei decreti attuativi.

💡 Cosa fare in questi tre giorni

  • Passa in rassegna le pratiche in preparazione: quelle presentate entro il 2 agosto restano fuori dal nuovo obbligo, per le altre il calcolo va rifatto adesso.
  • Per ogni intervento sull’impianto, metti per iscritto se è ristrutturazione dell’impianto termico o sostituzione del generatore, e perché: è la distinzione che fa scattare o meno l’obbligo.
  • Calcola subito P = k × S sui progetti aperti e verifica che la copertura trovi spazio in falda o in pertinenza, prima di prometterlo al committente.
  • Se punti alla deroga, prepara i numeri veri: impossibilità tecnica o economica documentata e riduzione dell’energia primaria non rinnovabile con le efficienze 1,54, 1,28 e 1,28.
  • Ricorda l’invio della relazione tecnica al GSE, perché il monitoraggio passa da lì e il Comune verifica su quel documento.

🤝 Lavoriamo insieme: ingegneria e intelligenza artificiale

Se sei un professionista tecnico, un’impresa, un amministratore di condominio o un ente che deve applicare queste regole già dalla prossima pratica, mi propongo su due fronti, e funzionano bene insieme.

Sul fronte ingegneria:

  • Verifica dell’obbligo di rinnovabili ex D.Lgs. 5/2026 e dimensionamento della quota da installare
  • Relazioni tecniche ex Legge 10 conformi al Decreto Requisiti Minimi 2025, comprese le motivazioni di deroga
  • Analisi integrata involucro e impianti, dimensionamento di sistemi a pompa di calore e fotovoltaico
  • Progettazione strutturale ed energetica per recupero e riqualificazione, verifiche sismiche secondo NTC 2018

Sul fronte intelligenza artificiale:

  • Assistenti e agenti su misura per lo studio tecnico: istruttoria delle pratiche, controllo documentale, redazione delle parti ripetitive
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  • Automazione dei flussi ripetitivi, dal rilievo al computo alla relazione, con template riutilizzabili su decine di pratiche
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📩 Scrivimi: sono a Foligno (PG) e lavoro su tutto il territorio nazionale.
🌐 edilizia-ai.it